Se in qualche modo può essere di aiuto, posto anche qui ciò che ho scritto in altro forum in materia di custodia di armi, in aggiunta a quanto ben chiarito da un avvocoto.
Pregiatissimo avvocato,
probabilmente sarebbe più utile tacermi per non ingenerare, da quanto aggiungerò più innanzi, "liberi convincimenti" da parte di noi cacciatori tutti.
In considerazione dei miei trascorsi quale Pubblico Ufficiale con prerogative di comando, son qui per certo a rafforzare i suoi concetti improntati alla massima prudenza in fatto di custodia delle armi giacché, per esperienza vissuta, le situazioni di pericolo sono molteplici e tanto variegate che, come si suol dire, la prudenza non è mai troppa.
Capirà così che il mio intervento non è certamente in sua contrapposizione, me ne guarderei bene, bensì a ribadire che il cacciatore può anche essere tutelato da chi di leggi se ne occupa quotidianamente col solo tenersi aggiornato, ancor prima del ricorso al proprio legale, senza però sostituirsi al magistrato che indubbiamente è l'unico deputato a decidere.
Ciò posto e solo per completezza di informazione nei confronti di chi ci legge, mi permetto aggiungere che spesso, a mio parere, si è quasi "abusato" con le Ordinanze dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Questore) che prevedevano (o prevedono) l'obbligo dell'armadio di sicurezza per la custodia delle armi nella propria abitazione.
"L'abuso" dei vari Questori, e lo ribadisco virgolettato oltre che a mio modesto parere, si è consumato già nel fatto di essersi sostituiti al Legislatore il quale, come lei ha ben detto, ha lasciato ampi margini di discrezionalità sia ai possessori di armi sia ai giudici che dovranno di volta in volta valutare se vi siano gli estremi per ravvisare il reato di omessa custodia di armi.
Se il Legislatore lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe dato ai Questori ampio mandato nella legge stessa di fissare, con proprie Ordinanze, gli utili sistemi di protezione per la corretta custodia delle armi.
Di contro ha solo sancito:"...deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica", lasciando il dovere di "ogni diligenza" al solo detentore.
A mio sommeso parere, non si confonda nemmeno quel "nell'interesse della pubblica sicurezza" quale interesse dell'Autorità di P.S. perchè, come da lei ben detto, è rivolto all'interesse della comunità.
Di queste Ordinenze dei Questori ne hanno tratto benefici solo le varie aziende costruttrici di armadi di sicurezza e sempre a carico dei detentori di armi che dal furto in abitazione hanno subito sia il danno ma anche la beffa nel difendersi legalmente, ancor oggi, magari fino ai tre gradi di giudizio.
Lei m'insegna che "ove la legge lascia dubbi interpretativi, è la Suprema Corte di Cassazione a far Giurisprudenza" e la Suprema Corte più volte si è pronunciata in merito.
Basterebbe attenersi a quelle Sentenze per evitare tanti danni economici, se non anche la sospensione del porto d'armi al povero cacciatore derubato.
Basterebbe solo che il Pubblicio Ufficiale spiegasse nel proprio "Rapporto Giudiziario" gli elementi che farebbero sussistere "la colpa" dell'omessa custodia o gli elementi che non la farebbero sussistere ed al Giudice valutare appropriatamente.
Non voglio mai credere che "i primi giudizi" siano poi frutto di condizionamenti pro o contro la caccia, pro o contro il cacciatore.
Qui le sentenze che lei potrebbe solo aumentare più compiutamente:
"L’obbligo di diligenza" nella custodia delle armi previsto dall’art. 20 L. 110/75, qualora non riguardi soggetti che esercitano professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alle sole condizioni che risultino adottate le cautele che nelle specifiche situazioni di fatto possono esigersi da una persona di normale prudenza(cfr. Cassazione 1868/00, 4792/97) di tal che il privato cittadino non ha alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione.fficeffice" />>>
Ritengo di poter dire che la semplice chiusura a chiave della porta di accesso all'abitazione, con finestre pure chiuse, magari rinforzate da apposite grate in ferro; la semplice tenuta della porta "blindata" di accesso regolarmente chiusa a chiave; un semplice sistema di allarme tenuto azionato al momento del furto ed altre cautele similari, costituiscano tutti elementi a favore del derubato, perchè con tali suoi accorgimenti non ha certamente favorito o agevolato il ladro a rubare le armi, già dimostrando così la sua diligenza.
Ad esempio, la custodia è diligente nel caso in cui l'arma sia riposta in un armadio chiuso chiave e la chiave stessa sia nascosta in luogo noto solo al proprietario dell'arma (cfr: Cass. Pen., sez. I, n.10810/1995), oppure quando il fucile da caccia venga tenuto in casa sopra un armadio (cfr: Cass. Pen. Sez. I, n. 7154/2000 e n. 11930/2003).>>
Nel ribadire che l'obbligo di custodia imposto dalla legge, limitandosi alla diligenza, è più generico rispetto a quello che grava su chi raccoglie o colleziona armi, e pertanto non è facile nella pratica stabilire in che cosa consista una diligente custodia dell'arma detenuta, è indispensabile pertanto rifarsi TUTTI alle pronunce, in materia, della Corte di Cassazione.
In quelle che ho citato, non si parla certamente di armadi blindati.
Angelo Di Maggio
« Non c'è patto che non sia stato rotto, non c'è fedeltà che non sia stata tradita, fuorché quella di un cane fedele. » (Konrad Lorenz)